Articolo 996 del Codice Civile

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L' art. 996 del Codice Civile è rubricato “Cose deteriorabili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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