Articolo 1345 del Codice Civile

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L' art. 1345 del Codice Civile è rubricato “Motivo illecito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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