Articolo 1352 del Codice Civile

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L' art. 1352 del Codice Civile è rubricato “Forme convenzionali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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