Articolo 1360 del Codice Civile

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L' art. 1360 del Codice Civile è rubricato “Retroattività della condizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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