Articolo 1362 del Codice Civile

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L' art. 1362 del Codice Civile è rubricato “Intenzione dei contraenti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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