Articolo 1364 del Codice Civile

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L' art. 1364 del Codice Civile è rubricato “Espressioni generali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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