Articolo 1372 del Codice Civile

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L' art. 1372 del Codice Civile è rubricato “Efficacia del contratto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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