Articolo 1377 del Codice Civile

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L' art. 1377 del Codice Civile è rubricato “Trasferimento di una massa di cose".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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