L' art. 1379 del Codice Civile è rubricato “Divieto di alienazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.