Articolo 1379 del Codice Civile

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L' art. 1379 del Codice Civile è rubricato “Divieto di alienazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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