Articolo 1384 del Codice Civile

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L' art. 1384 del Codice Civile è rubricato “Riduzione della penale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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