Articolo 1390 del Codice Civile

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L' art. 1390 del Codice Civile è rubricato “Vizi della volontà".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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