Articolo 1392 del Codice Civile

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L' art. 1392 del Codice Civile è rubricato “Forma della procura".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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