Articolo 1398 del Codice Civile

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L' art. 1398 del Codice Civile è rubricato “Rappresentanza senza potere".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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