Articolo 1401 del Codice Civile

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L' art. 1401 del Codice Civile è rubricato “Riserva di nomina del contraente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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