Articolo 1410 del Codice Civile

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L' art. 1410 del Codice Civile è rubricato “Rapporti fra cedente e cessionario".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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