Articolo 1414 del Codice Civile

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L' art. 1414 del Codice Civile è rubricato “Effetti della simulazione tra le parti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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