Articolo 1425 del Codice Civile

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L' art. 1425 del Codice Civile è rubricato “Incapacità delle parti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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