L' art. 1441 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
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