Articolo 1441 del Codice Civile

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L' art. 1441 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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