Articolo 1443 del Codice Civile

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L' art. 1443 del Codice Civile è rubricato “Ripetizione contro il contraente incapace".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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