L' art. 1446 del Codice Civile è rubricato “Annullabilità nel contratto plurilaterale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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