Articolo 1449 del Codice Civile

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L' art. 1449 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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