Articolo 1453 del Codice Civile

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L' art. 1453 del Codice Civile è rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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