Articolo 1468 del Codice Civile

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L' art. 1468 del Codice Civile è rubricato “Contratto con obbligazioni di una sola parte".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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