Articolo 1488 del Codice Civile

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L' art. 1488 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell'esclusione della garanzia".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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