Articolo 1491 del Codice Civile

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L' art. 1491 del Codice Civile è rubricato “Esclusione della garanzia".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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