Articolo 1505 del Codice Civile

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L' art. 1505 del Codice Civile è rubricato “Diritti costituiti dal compratore sulla cosa".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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