Articolo 1508 del Codice Civile

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L' art. 1508 del Codice Civile è rubricato “Vendita separata di cosa indivisa".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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