Articolo 1511 del Codice Civile

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L' art. 1511 del Codice Civile è rubricato “Denunzia nella vendita di cose da trasportare".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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