Articolo 1525 del Codice Civile

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L' art. 1525 del Codice Civile è rubricato “Inadempimento del compratore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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