Articolo 1528 del Codice Civile

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L' art. 1528 del Codice Civile è rubricato “Pagamento del prezzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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