Articolo 1548 del Codice Civile

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L' art. 1548 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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