L' art. 1550 del Codice Civile è rubricato “Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
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