Articolo 1558 del Codice Civile

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L' art. 1558 del Codice Civile è rubricato “Disponibilità delle cose".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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