Articolo 1565 del Codice Civile

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L' art. 1565 del Codice Civile è rubricato “Sospensione della somministrazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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