Articolo 1570 del Codice Civile

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L' art. 1570 del Codice Civile è rubricato “Rinvio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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