Articolo 1575 del Codice Civile

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L' art. 1575 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni principali del locatore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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