Articolo 1583 del Codice Civile

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L' art. 1583 del Codice Civile è rubricato “Mancato godimento per riparazioni urgenti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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