Articolo 1587 del Codice Civile

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L' art. 1587 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni principali del conduttore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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