Articolo 1589 del Codice Civile

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L' art. 1589 del Codice Civile è rubricato “Incendio di cosa assicurata".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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