Articolo 1594 del Codice Civile

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L' art. 1594 del Codice Civile è rubricato “Sublocazione o cessione della locazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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