Articolo 1625 del Codice Civile

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L' art. 1625 del Codice Civile è rubricato “Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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