Articolo 1644 del Codice Civile

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L' art. 1644 del Codice Civile è rubricato “Accrescimenti e frutti del bestiame".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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