L' art. 1669 del Codice Civile è rubricato “Rovina e difetti di cose immobili".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Breve spiegazione:
L'articolo in esame disciplina la responsabilità dell'appaltatore per la rovina e i difetti di edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata (costruzioni, ponti, strade ecc). L'articolo 1669 c.c tutela la sicurezza, la durabilità e il valore economico dell'immobile, per sua natura costruito per durare molti anni, stabilendo dei termini precisi per l'esercizio dei diritti del committente:
- un termine prescrizionale di 10 anni dalla costruzione dell'immobile per esperire l’azione di responsabilità dell’appaltatore per rovina totale o parziale, gravi difetti dell’opera o pericolo di rovana derivanti da vizi del suolo o difetto di costruzione;
- un termine per denunciare il vizio all'appaltatore di 1 anno dalla scoperta del vizio;
- e un secondo termine prescrizionale di 1 anno dalla denuncia del vizio per esperire l'azione in giudizio richiedendo la riparazione o il risarcimento del danno; Ove non provveda entro questo termine, il committente decade dal diritto;
Viene specificato che questa azione è esperibile per rovina dell'opera, cioè distruzione totale o anche parziale; Importante inciso: protegge sia il committente sia gli aventi causa, ad esempio il compratore dell'immobile del committente, l'erede del comittente ecc, che possono agire contro l'appaltatore.
Esempio: hai incaricato un'impresa per la costruzione della tua casa, dopo 5 anni noti i primi segni di cedimento (termine decennale ampiamente rispettato). Dopo sei mesi dalla scoperta lo segnali all'appaltatore (termine di decadenza annuale rispettato) descrivendo in cosa consiste il vizio. Entro un anno dalla denuncia del vizio, hai tempo per esperire l'azione in giudizio di riparazione della cosa o risarcimento del danno.
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