Articolo 1669 del Codice Civile

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L' art. 1669 del Codice Civile è rubricato “Rovina e difetti di cose immobili".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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