Articolo 1676 del Codice Civile

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L' art. 1676 del Codice Civile è rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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