L' art. 1680 del Codice Civile è rubricato “Limiti di applicabilità delle norme".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
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