Articolo 1692 del Codice Civile

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L' art. 1692 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità del vettore nei confronti del mittente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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