Articolo 1698 del Codice Civile

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L' art. 1698 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dell'azione nei confronti del vettore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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