Articolo 1701 del Codice Civile

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L' art. 1701 del Codice Civile è rubricato “Diritto di accertamento dei vettori successivi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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