Articolom 1647 del Codice Civile

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L' art. 1647 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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