Articolo 1720 del Codice Civile

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L' art. 1720 del Codice Civile è rubricato “Spese e compenso del mandatario".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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